Mar 19 2009
La nostra posizione
Ecco il testo su "precariato e politiche del personale".
Coordinamento PRecari INFN
Mar 19 2009
Ecco il testo su "precariato e politiche del personale".
Coordinamento PRecari INFN
Mar 04 2009
Questo il testo del volantino che avremmo voluto consegnare al Ministro dell’Istruzione, on Gelmini. Insieme avremmo voluto consegnare anche questo breve testo che descrive l’attivita` dell’INFN, in particolare al CERN.
Coordinamento Precari
Dic 19 2008
Cari tutte/i,
la settimana in corso ha visto la partecipazione del coordinamento precari "buconero" all’assemblea nazionale dei rappresentanti del personale, tenutasi lunedi’ 15/12.
Il presidente Prof. Roberto Petronzio ha partecipato alla sessione in tarda mattinata, per rispondere alle domande dei presenti.
Doverosi ringraziamenti vanno ai rappresentanti nazionali L. Di Fiore e A. Leone per averci consentito di prendere la parola, in quella occasione. (more…)
Nov 28 2008
E’ uscito questo report, di libera diffusione. Riporta come vengono distribuiti i finanziamenti indiretti alla scuola privata in Lombardia. Fonte www.lucianomuhlbauer.it
Nov 24 2008
Questo articolo ritratta i dati in maniera pessimistica, leggermente caustica, ma vale la pena di dargli una lettura per un commento.
Luca
Nov 21 2008
Sono comparse sul sito del Ministero le linee guida
Nov 04 2008
GiPi racconta in una vignetta su Internazionale la sua giornata passata alla Sapienza il 26 ottobre scorso
(fonte)
Ott 18 2008

Il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 15/11/2007 ebbe a dire:
Gentile Sonrisa, La ringrazio per il suo messaggio che contieni notevoli spunti di riflessione. Mi permetto di fare alcune considerazioni sulla sua prima domanda. Purtroppo da più di dieci anni si considera la Pubblica Amministrazione come una macchina costosa da cui ottenere di anno in anno risparmi di spesa. Per ottenere questi si è innanzitutto cercato di ridurre il numero del personale prevedendo il blocco delle assunzioni. Contemporaneamente però non si sono bloccati i contratti flessibili nella pubblica amministrazione. Quindi con il passare degli anni le amministrazioni hanno fatto sempre più ricorso ai contratti flessibili(tempi determinato, co.co.co. ecc) per rispondere il più delle volte anche ad esigenze di lavoro ordinario. Personalmente ritengo il blocco delle assunzioni un grave errore che ha impedito alle amministrazioni di programmare, anche con l’obiettivo di ridurre la spesa, un adeguato turn over del personale. Ora ci si trova dinnanzi a due gravi problemi: i vincitori di concorso che legittimamente vantano il diritto di entrare nella p.a. e i precari che in molti casi sono stati utilizzati in maniera continuativa e ai limiti della legge. Le scelte del legislatore sono a tutti note, il mio auspicio è che si ripristini al più presto una situazione di normalità e che l’unica modalità d’ingresso nella p.a. (e anche quella di diventare dirigente) sia quella del concorso pubblico. Cordiali saluti il Capo Diaprtimento
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Dipartimento Funzione Pubblica
link originale
Ott 10 2008
Penso che le nostre speranze di avere un impatto sull’opinione pubblica si scontrera` con la crisi dei mutui, delle banche e della borsa.
Perche’?…
Leggiamo il testo del decreto legge di ieri. (dal Sole 24 Ore).
(grassetto mio)
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/10/testo-decreto-salva-banche.shtml?uuid=57df9bfe-9695-11dd-aa30-d5b492fe93cd&DocRulesView=Libero
10 OTTOBRE 2008
Pubblichiamo il decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, contenente «Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali». Il Dl è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri ed è in vigore da ieri.
ARTICOLO1
1. Il ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l’aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dei seguenti elementi: a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) l’adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell’aumento di capitale; c) le politiche dei dividendi, approvate dall’assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.
3. Le azioni detenute dal ministero dell’Economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.
4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal ministero dell’Economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma1 sono soggette alla preventiva approvazione del ministero dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
5. Alle partecipazioni acquisite dal ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi del presen-te articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dicuialdecretolegislativo1?settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal ministero dell’Economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.
6. Non si applicano al ministero dell’Economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
7. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni dispesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico.
8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
ARTICOLO2
1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Il ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all’articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il ministero dell’Economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all’articolo 1, comma 2.
ARTICOLO3
1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d’Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all’atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del Codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Il ministero dell’Economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).
ARTICOLO4
1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO5
1. Con decreti di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell’allegato allo stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di base 8.1.7.
ARTICOLO6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.